Cass. Civ. sez. III, n. 10009/2003. Sostituzione degli elementi negoziali simulati nel contratto.
Nell'ipotesi di simulazione relativa parziale, che si verifica allorché l'accordo simulatorio investe uno solo degli elementi del contratto, il contratto simulato non perde la sua connotazione peculiare ma conserva inalterati gli altri suoi elementi, ad eccezione di quello interessato dalla simulazione, con la conseguenza che, non essendo il contratto in tali termini simulato né nullo né annullabile, ma soltanto inefficace tra le parti, gli elementi negoziali interessati dalla simulazione possono essere sostituiti o integrati con quelli effettivamente voluti dai contraenti.