Cass. Civ. n.11368 del 31/07/2002. Contratto autonomo di garanzia e Fideiussione.

Ai fini della configurabilità di un contratto come contratto autonomo di garanzia ovvero come fideiussione non è decisivo l'impiego di espressioni quali "dietro semplice richiesta" , ma la relazione in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e l'obbligazione di garanzia. Infatti la caratteristica principale che distingue il contratto autonomo di garanzia dalla fideiussione è l'assenza del riferimento all'elemento della accessorietà della garanzia ,insito nel fatto che viene esclusa la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga alla regola essenziale della fideiussione, posta dall'art. 1945 cod. civ. La interpretazione della effettiva volontà della parti alla luce dei sopra indicati criteri costituisce compito demandato istituzionalmente al giudice di merito.

Commento

L'elemento discretivo tra fidejussione e contratto autonomo di garanzia deve essere rintracciato nella natura accessoria rispetto al credito garantito della prima contrapposto alla completa autonomia della seconda. Questo è l'elemento che conta, non già semplicemente espressioni verbali evocative dell'obbligo da parte del garante di pagare "a semplice richiesta". Se è vero che ordinariamente tale locuzione è indicativa di una garanzia autonoma, decisiva risulta essere la considerazione dell'intento delle parti di dar vita ad una garanzia del tutto svincolata rispetto alle sorti dell'obbligazione principale, degradato a mero antecedente logico.

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