Cass. Civ., Sez. II, n. 7274/2006. Vincolo di indivisibilità di un bene in relazione all'uso.

Le norme che stabiliscono la indivisibilità di un bene, in relazione all'uso cui è destinato, attengono alla disciplina dello scioglimento giudiziale della comunione e non comportano alcun limite al potere dei comproprietari di addivenire in qualunque modo a uno scioglimento contrattuale della comunione e di disporre incondizionatamente dei beni, mutandone convenzionalmente tanto l'uso quanto la destinazione originaria nella individuazione di quelli da attribuire a ciascun condividente e nella determinazione di quelli designati a rimanere o divenire comuni, salvo solo l'impedimento derivante da ragioni fisiche o da vincoli di leggi speciali.

Commento

La pronunzia stigmatizza la distinzione tra indivisibilità "naturale" (prevista dalla legge in riferimento all'utilizzo ordinario del bene), destinata a sortire effetti nell'ambito del procedimento di divisione giudiziale ed indivisibilità "intrinseca", tale soltanto quella che dipenda da speciali vincoli di legge ovvero dalla natura fisica del bene. Soltanto in quest'ultimo caso sarebbe precluso alle parti di addivenire a divisione convenzionale.

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