Tribunale di Milano del 2001 (31/05/2001)


La modifica dell'atto costitutivo di una società di persone è possibile solo con il consenso unanime di tutti i soci; tale principio può essere derogato soltanto da apposita clausola statutaria che espressamente stabilisca la modificabilità del contratto sociale con il consenso della maggioranza dei soci. Nella società in accomandita semplice, la legittimazione ad esperire l'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori è attribuita alla società e non al singolo socio; sussiste la possibilità di una concorrente legittimazione dei singoli soci nelle sole ipotesi in cui ciascuno di essi abbia la titolarità del potere di amministrazione e gestione della società e purché comunque il singolo socio agisca uti socius e non uti singulus, sussistendo in quest'ultimo caso solo la legittimazione del socio ad esercitare l'azione individuale di responsabilità di cui all'art. 2395 c.c., applicabile in via analogica.

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