Tribunale di Milano del 2014 (19/02/2014)



La persona sottoposta ad amministrazione di sostegno conserva il diritto a separarsi. La competenza funzionale ed esclusiva per la decisione in ordine alla designazione o non di un curatore speciale al beneficiario che intende proporre domanda di separazione, compete al giudice tutelare, anche attraverso il modulo decisionale di cui all’art. 410 c.c..

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