La legge prevede all'art.
1257 cod.civ. una particolare fattispecie di
impossibilità sopravvenuta definitiva della prestazione. Si tratta del caso della prestazione avente ad oggetto una cosa determinata che vada smarrita
nota1, senza che possa esserne provato il perimento. Il II comma della norma citata dispone invece che l'avvenuto ritrovamento successivo della cosa deve essere valutato alla stregua della permanenza di un interesse apprezzabile in capo al creditore. Qualora tale interesse ad ottenere la
res ancora sussista,
l'impossibilità dovrà essere considerata semplicemente temporanea nota2. Nell'eventualità contraria rimane invece fermo quanto disposto al primo comma.
Non è detto comunque che lo smarrimento costituisca di per sé una causa di impossibilità non imputabile al debitore. Sia il perimento della
res, sia lo smarrimento, possono originare responsabilità per il soggetto passivo del rapporto obbligatorio tutte le volte in cui tali eventi si siano verificati in relazione ad una condotta negligente del soggetto passivo (es.: custodia del bene inadeguata) .
Dunque il problema della responsabilità del debitore semplicemente non è assunto in considerazione dalla norma in esame, la quale
si limita a constatare l'incidenza dello smarrimento del bene nella dinamica del rapporto, stabilendo che esso cagiona l'impossibilità della prestazione e, conseguentemente, l'estinzione dell'obbligazione
nota3 .
La responsabilità del debitore seguirà pertanto le regole generali (artt.
1218 ,
1176 cod.civ.) ovvero quelle particolari afferenti allo specifico rapporto contrattuale (si pensi agli obblighi facenti capo al depositario: art.
1768 cod.civ. (Cass. Civ. Sez. III,
430/86 ; Cass. Civ. Sez. III,
2339/92 ), al vettore ai sensi della legge 1985
n.450 (Cass. Civ. Sez. III,
5581/97 ) o dell'art.
1693 cod.civ. (Cass. Civ. Sez. III,
973/96 ; Cass. Civ. Sez. III,
7116/87 ).
Note
nota1
All'impossibilità per smarrimento si equipara quella determinata da furto, purchè si dimostri di aver osservato le cautele atte a prevenirlo: Perlingieri, Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento, Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1975, p. 515.
top1nota2
Si rileva che il rinvio alla disciplina dell'impossibilità temporanea è eccezionale ed equitativo: Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, vol. III, Milano, 1959, p. 518; Giorgianni, L 'inadempimento.Corso di diritto civile, Milano, 1975, p. 211.
top2nota3
Bianca, Diritto civile, vol.IV, Milano, 1998, p. 532.
top3Bibliografia
- GIORGIANNI, L’inadempimento: corso di diritto civile, Milano, 1975
- PERLINGIERI, Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento (Artt. 1230-1259), Bologna-Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja-Branca, 1975