Cass. civile, sez. III del 1987 numero 7116 (29/08/1987)


Nel contratto di trasporto di cose, il vettore può liberarsi dalla particolare responsabilità ex recepto, ai sensi dell' art. 1693 cod. civ., con la prova che la perdita della cosa trasportata è avvenuta per caso fortuito e così, nel caso di furto della merce, è tenuto a provare che il furto è stato commesso con violenza o minaccia.

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