Regio Decreto del 1929 numero 499 art. 9


1. Gli oneri e i diritti reali che diminuiscono il libero godimento della cosa venduta, se risultano iscritti nel libro fondiario, si considerano come dichiarati nel contratto.
2. In questo caso resta salva la responsabilità del venditore che abbia dichiarato specificamente che la cosa è libera da oneri o da diritti altrui.
(Così sostituito dall'art. 5, L. 29 ottobre 1974, n. 594)

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