Regio Decreto del 1929 numero 499 art. 11


1. Coloro che, in virtù delle disposizioni del codice civile, della legge sulle tasse ipotecarie e di ogni altra legge, sono obbligati a curare le trascrizioni, iscrizioni o annotazioni nei registri immobiliari, hanno l'obbligo di curare, in quanto lo stato tavolare lo consenta, le corrispondenti iscrizioni nel libro fondiario in quanto ammesse dal presente decreto, e sono tenuti al risarcimento del danno in caso di ritardo ingiustificato.
2. Sono inoltre obbligati, con la responsabilità indicata nel comma precedente:
a) il curatore dell'eredità giacente e il curatore nominato ai sensi dell'art. 508 del c.c. a far annotare, senza ritardo, nel libro fondiario dove sono iscritti gli immobili ereditari, il provvedimento con il quale sono stati nominati. Tale obbligo spetta anche agli amministratori indicati nell'art. 644 del c.c.;
b) il tutore di un interdetto, il curatore di un inabilitato e il tutore o curatore provvisorio nominato alle persone di cui è chiesta l'interdizione o l'inabilitazione o di cui viene ordinato il ricovero definitivo previsto dall'art. 420 del c.c., a far annotare, senza ritardo, nel libro fondiario dove sono iscritti gli immobili delle persone sopraindicate, le sentenze di interdizione e di inabilitazione e il provvedimento di nomina del tutore o curatore provvisorio;
c) il curatore del fallimento, il commissario di un concordato preventivo o di una amministrazione controllata, il commissario liquidatore di una liquidazione coatta amministrativa, il liquidatore o i liquidatori nominati ai sensi dell'art. 182 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 , quando nel patrimonio del debitore siano compresi beni immobili situati nei territori di cui all'articolo 1, a far annotare, senza ritardo, nel libro fondiario dove sono iscritti i beni, la sentenza dichiarativa di fallimento o il provvedimento che dispone la liquidazione coatta amministrativa, il decreto di ammissione a concordato preventivo o ad amministrazione controllata e la sentenza che omologa il concordato preventivo ai sensi dell'art. 182 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 ;
d) gli amministratori e i liquidatori obbligati a chiedere l'iscrizione prescritta agli articoli 33 e 34 del c.c., l'amministratore provvisorio nominato ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, delle disposizioni di attuazione del codice civile, a chiedere l'annotazione nel libro fondiario dove sono iscritti gli immobili delle persone giuridiche di cui hanno l'amministrazione o la liquidazione;
e) il commissario governativo a società cooperative nominato ai sensi dell'art. 2543 del c.c. e il liquidatore sostituto nominato ai sensi dell'art. 2545 del c.c., a far annotare nel libro fondiario dove sono iscritti immobili della cooperativa, il provvedimento che li ha nominati;
f) l'amministratore giudiziario di un immobile situato nei territori di cui all'articolo 1 che sia nominato ai sensi dell'art. 592 del c.p.c., a far annotare il decreto del giudice dell'esecuzione che lo ha nominato;
g) il rappresentante degli obbligazionisti nominato a sensi dell'art. 2417 del c.c. a far annotare sui libri fondiari i provvedimenti di nomina quando le obbligazioni siano garantite da ipoteca iscritta su beni situati nei territori di cui all'articolo 1.
3. Nei territori di cui all'articolo 1 non si applicano le disposizioni dell'art. 484 del c.c. per quanto concerne l'obbligo della trascrizione della dichiarazione di accettazione col beneficio d'inventario.
(Così sostituito dall'art. 7, L. 29 ottobre 1974, n. 594)

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