Regio Decreto del 1929 numero 499 art. 17


1. Il tribunale in composizione monocratica, valutate le prove secondo il suo libero convincimento, provvede mediante decreto motivato a rilasciare o negare il certificato.
(Comma così modificato dall'art. 162, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51)
2. Se è pendente una lite sul diritto a succedere, egli, nel certificato, farà menzione espressa della pendenza di lite.
3. I documenti allegati al ricorso non sono restituiti, salva, per quelli prodotti in originale, la facoltà di sostituirli con copia autentica.
(Comma aggiunto dall'art. 14, L. 29 ottobre 1974, n. 594)

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