Regio Decreto del 1929 numero 499 art. 12


1. Le norme del codice civile e delle altre leggi, che sono incompatibili con le norme del presente decreto, non sono applicabili nei territori indicati all'articolo 1. In particolare, non sono applicabili le disposizioni degli articoli 1159, 1376 del c.c. ed ogni altra che preveda o presupponga l'acquisto per semplice consenso della proprietà o di altri diritti reali su beni immobili, ferme però le disposizioni dell'art. 1465 del c.c. Sono pure inapplicabili i capi I e II del titolo I del libro VI, salvo quanto è disposto dall'art. 11 del presente decreto e dall'art. 20, lettere g) ed h), limitatamente, per detta lettera h), ai contratti preliminari di cui all'articolo 2645-bis del codice civile ed ai contratti sottoposti a condizione della legge generale sui libri fondiari, nonché gli articoli 2834, 2846, da 2850 a 2854, 2882, da 2884 a 2886 e 2888 del c.c. L'articolo 2839 dello stesso codice si applica nella parte concernente le obbligazioni risultanti da un titolo all'ordine o al portatore.
(Comma così modificato dall'art. 3, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione)
2. Tutti i richiami di leggi o decreti a trascrizioni, iscrizioni o annotazioni nei registri immobiliari si intendono riferiti alle corrispondenti intavolazioni, prenotazioni o annotazioni previste dalla legge generale sui libri fondiari mantenuta in vigore con l'articolo 1 del presente decreto, in quanto non vi osti la diversa natura delle iscrizioni.
(Così sostituito dall'art. 8, L. 29 ottobre 1974, n. 594)

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