Regio Decreto del 1929 numero 499 art. 30


allegato
Il grado può essere modificato mediante l'intavolazione o la prenotazione della postergazione.

A tal uopo è necessario il consenso del titolare del diritto postergato. Se il diritto postergato è gravato dal diritto di un terzo, è necessario anche il suo consenso. L'estensione ed il grado degli altri diritti tavolari restano invariati (29).

Il diritto preferito subentra senza limitazione alcuna nel grado di quello postergato, se il suo grado è immediatamente successivo a quest'ultimo oppure se tutti gli aventi diritto intermedi gli concedono la postergazione.

Avvenendo invece postergazione tra diritti non immediatamente susseguentisi e senza il consenso degli aventi diritto intermedi, il diritto preferito subentra nel grado di quello postergato soltanto nell'estensione e secondo la natura di quest'ultimo. Se il diritto postergato è sottoposto a condizione o a termine, il diritto preferito non può essere collocato in sede di graduazione che nel suo grado originario fino a che non si sia verificata la condizione o sia scaduto il termine.

Se in seguito ad una postergazione contemporanea più diritti subentrano nel grado di un altro, questi diritti conservano tra di loro il grado precedente salva convenzione contraria.

Le modificazioni del diritto postergato successive alla postergazione non hanno influenza sul grado del diritto preferito, salva convenzione contraria.

(29) Comma così sostituito dall'art. 31, L. 29 ottobre 1974, n. 594 (Gazz. Uff. 30 novembre 1974, n. 312).

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