Regio Decreto del 1929 numero 499 art. 111


allegato
Tutte le domande tavolari concernenti un'ipoteca simultanea devono presentarsi all'ufficio tavolare della partita principale e per la decisione sulle medesime è normativo lo stato di quella partita. Le domande presentate presso altri uffici tavolari devono essere restituite coll'avvertimento che debbono presentarsi all'ufficio tavolare della partita principale.

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