Regio Decreto del 1928 numero 332 art. 12


La liquidazione degli usi civici mediante imposizione di canone non può farsi che nei casi stabiliti dall'art. 7 della legge.
Nel procedere alla liquidazione il Commissario esaminerà anzitutto se concorrano le condizioni stabilite dal primo comma del suddetto articolo, nel qual caso il fondo sarà lasciato per intero al proprietario col peso del canone.
Se le cennate condizioni non concorrano, si divideranno le terre a norma dell'art. 5 della legge, e potrà farsi luogo, nelle Province ex pontificie, all'affrancazione a favore della popolazione ai sensi dell'art. 9 del R. decreto 3 agosto 1891, numero 510.

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