Regio Decreto del 1928 numero 332 art. 3


Qualora i Commissari regionali credano che vi sia motivo per ritenere che a favore di una popolazione esistano diritti da farsi valere a norma della legge in tutto od in parte non dichiarati, potranno chiedere al Prefetto della Provincia, cui il Comune o l'Associazione appartengono, la nomina di un commissario che provveda a fare od integrare la dichiarazione, oppure procedere senz'altro alla nomina di un istruttore allo scopo di accertare gli anzi cennati diritti.
Il decreto di nomina dell'istruttore conterrà la indicazione dei diritti e delle terre a norma del precedente articolo 1, e la pubblicazione di esso, fatta prima del decorso del termine stabilito dall'art. 3 della legge nell'albo pretorio del Comune, nel cui territorio trovansi i fondi, equivarrà, per ogni effetto, alla dichiarazione prescritta dall'articolo medesimo.
Per la pubblicazione del decreto il Prefetto, se il Commissario regionale ne faccia richiesta, deve nominare un commissario.
Il Ministro dell'economia nazionale potrà promuovere la emanazione del decreto suddetto.

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