Regio Decreto del 1928 numero 332 art. 11


Il perito ufficiale di cui all'art. 6 della legge, ricevuta comunicazione della nomina, avviserà le parti interessate a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno del giorno ed ora in cui si recherà sopraluogo.
Egli farà risultare dai verbali delle sue operazioni l'intervento delle parti o dei rispettivi periti di fiducia e le loro osservazioni ed istanze; e potrà disporre che le parti ed i loro periti presentino per iscritto (in carta da bollo) le osservazioni ed istanze, ed in tal caso farà menzione di ciò nei verbali ed alligherà le scritture che gli venissero presentate.
Il perito terrà conto delle osservazioni delle parti e dei loro periti nella relazione che presenterà al Commissario.

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