Regio Decreto del 1928 numero 332 art. 20


Qualora la promiscuità per condominio consista nel diritto alla proprietà degli alberi da parte di un Comune, frazione od Associazione agraria, e nella proprietà del suolo da parte di altro Comune, frazione od Associazione, lo scioglimento di essa avverrà mediante la divisione del fondo in base al valore dei rispettivi diritti.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Regio Decreto del 1928 numero 332 art. 20"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti