Promotori ed organizzatori



L'art. 40 cod.civ. sembra porre una differenza tra la figura dei promotori e quella degli organizzatori (entrambi responsabili della destinazione dei fondi e dell'utilizzo di essi) anche se nella pratica usualmente promotori ed organizzatori si identificano nelle stesse persone.

Promotori sono coloro che assumono l'iniziativa e annunciano il programma, raccogliendo i fondi. Gli organizzatori provvedono invece alla conservazione e destinazione dei fondi. Secondo un'opinione di queste ultime attività non risponderebbero i primi, a meno che non rivestano anche la parallela funzione di organizzatori nota1. Questa configurazione del fenomeno ricorda il procedimento di costituzione per pubblica sottoscrizione della società per azioni, a proposito della quale, nella fase anteriore all'iscrizione, la responsabilità viene disciplinata dall'art. 2338 cod.civ.. Tale norma, con riferimento alla figura dei promotori, dispone che essi siano solidalmente responsabili verso i terzi per le obbligazioni assunte per costituire la società. Dobbiamo tuttavia osservare che, in ogni caso, l'art. 41 cod.civ. rende responsabili nei confronti dei terzi per le obbligazioni assunte dal comitato tutti i componenti, indipendentemente dal fatto che essi rivestano la qualità di promotori o di organizzatori. Si tratta di una responsabilità solidale ed illimitata di quelli che vengono appellati indifferenziatamente come componenti, parallelamente stabilendo che i sottoscrittori sono tenuti soltanto a effettuare le oblazioni promesse (Cass. Civ. Sez. III, 134/82 ) nota2.

La consistenza dell' autonomia patrimoniale del comitato è dunque a senso unico: essa tutela solamente la finalità perseguita e non il patrimonio dei componenti. Gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti sono altresì responsabili sia verso gli oblatori sia verso i destinatari delle offerte, personalmente e solidalmente, della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo annunziato (art. 40 cod.civ.). Accanto a questa responsabilità civile può sussistere, ove ne ricorrano gli estremi, una responsabilità di natura penale (appropriazione indebita, art. 646 cod.pen.).

Note

nota1

Si confrontino, tra gli altri, Auricchio, Comitati (dir. civ.), in Enc. dir. p.759; Nobile, I comitati nel nuovo codice civile, in Scritti per il centenario della casa ed. Jovene, Napoli, 1954, p.690; Galgano, Delle associazioni non riconosciute e dei comitati, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1976, p.301.
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nota2

Cfr. Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.165; Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p.119.
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Bibliografia

  • AURICCHIO, Comitati, (diritto civile), Milano, Ed, VII, 1960
  • GALGANO, Delle associazioni non riconosciute e dei comitati (artt. 36-42), Bologna-Roma, Comm. cod.civ. a cura di Scialoja-Branca, 1976
  • NOBILE, I comitati nel nuovo codice, Napoli, Scritti per il centenario della casa, 1954

Prassi collegate

  • Quesito n. 42-2015/I, Nomina di amministratori di comitato

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