Estinzione del comitato



L'art.42 cod.civ. stabilisce che cosa fare delle attività residue in una situazione di insufficienza dei fondi raccolti con riferimento allo scopo da perseguire o quando questo non sia più attuabile o sia stato raggiunto. In tal caso, l'autorità governativa stabilisce la devoluzione dei beni, se questa non è stata disciplinata al momento della costituzione.

Secondo un'opinione nota1 si potrebbe fare ricorso analogico alla disciplina prevista dalla legge in materia di fondazioni. Altri nota2 hanno osservato che nulla vieterebbe invece di conferire rilievo, al fine di disciplinare il fenomeno dell'estinzione, alla volontà degli organizzatori.

Note

nota1

Si vedano p.es. Galgano, Delle associazioni non riconosciute e dei comitati, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1976, p.328; Protettì, Persone fisiche e giuridiche. Domicilio e residenza. Assenza e morte presunta. Parentela e affinità, in Comm. cod. civ., diretto da De Martino, libro I, Novara, 1971, p.391.
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nota2

Cfr. Auricchio, Comitati (dir. civ.), in Enc. dir., p.762; Bianca, Diritto civile, vol. I, Milano, 1990, p.363; Calvi, in Comm. cod. civ., diretto da Cendon, vol. I, Torino, 1997, p.205.
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Bibliografia

  • AURICCHIO, Comitati, (diritto civile), Milano, Ed, VII, 1960
  • CALVI, Milano, Comm.cod.civ. dir,da Cendon, I, 1990
  • GALGANO, Delle associazioni non riconosciute e dei comitati (artt. 36-42), Bologna-Roma, Comm. cod.civ. a cura di Scialoja-Branca, 1976

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