Comitati



Può accadere che si raccolgano fondi al fine di promuovere iniziative di soccorso, di beneficenza, di promozione d'opere pubbliche (monumenti, esposizioni, festeggiamenti, ecc.: art. 39 cod.civ.). Il comitato è appunto il gruppo dei soggetti che si propongono di raccogliere fondi nelle menzionate occasioni. Ad esso è possibile si dia vita senza formalità, anche verbalmente o per fatti concludenti nota1.

La normativa che il codice civile prevede in tema di comitato è complementare rispetto a quella dettata per la fondazione. Le stesse finalità ideali possono infatti esser perseguite o in modo informale, avvalendosi dell'agile struttura del comitato, oppure mediante la costituzione di una persona giuridica, dovendosi applicare le assai più stringenti e dettagliate norme specificamente dettate per essa. Secondo un'opinione nota2 il comitato sarebbe una sorta di fattispecie in qualche misura anticipatrice della fondazione, una fondazione non riconosciuta.

Dando vita al comitato alcuni soggetti coordinano attività e sostanze formulando un programma che viene proposto al pubblico, nei cui confronti vengono sollecitate contribuzioni. Esse sono funzionali al raggiungimento dello scopo prefissato. Una volta esaurito il programma il comitato si scioglie, a meno che la finalità non venga istituzionalizzata come fondazione.

Manca una definizione normativa del comitato. A tal fine si può genericamente riferire che lo scopo perseguito deve essere altruistico.

Come distinguere il comitato dall'associazione non riconosciuta ? La risposta non può far leva sull'elemento della durata: un'associazione non riconosciuta potrebbe infatti prefiggersi scopo temporaneo nota3. Neppure sarebbe soddisfacente far riferimento alla modalità di formazione del patrimonio, che nel comitato avviene per pubblica sottoscrizione (analogamente a quanto può avvenire per le società per azioni: cfr. l'art. 2333 cod.civ. ), poichè egualmente si potrebbero comportare anche gli associati. Decisiva è a tal fine la considerazione della struttura dell'interesse perseguito. Mentre nell'associazione si tratta di interessi propri degli associati, ancorchè idealmente orientati, nei comitati si persegue esclusivamente l'interesse altrui. Questo spiega perchè mentre gli associati possono mutare la destinazione dei fondi, un'analoga decisione non possono assumere i promotori.Occorre tuttavia osservare che non risulta indispensabile la raccolta fondi per pubblica sottoscrizione, riconoscendosi la possibilità che i promotori utilizzino anche soltanto apporti propri.

Da notare, quale ulteriore elemento di differenziazione tra associazione e comitato, è l'ambito chiuso di quest'ultimo, limitato cioè ai promotori, in opposizione alla struttura aperta propria dell'associazione nota4. Questa considerazione è in grado di giustificare la previsione dell'art. 41 cod.civ. relativa alla responsabilità illimitata per tutti i componenti del comitato, in antitesi rispetto alla prescrizione di cui all'art. 38 cod.civ. ai sensi del quale delle obbligazioni dell'associazione non risponde qualsiasi associato, bensì soltanto chi abbia agito in nome e per conto dell'ente.

Con riferimento alla natura giuridica del comitato si ripropone la stessa dicotomia tra chi privilegia l'aspetto soggettivo (schema associativo) e chi l'aspetto oggettivo (patrimoniale con scopo) assimilandolo alla fondazione nota5. V'è in dottrina chi ha distinto due momenti: nel primo prevarrebbe il momento associativo (affidato ai promotori), nel secondo, una volta intervenuta la raccolta dei fondi, assumerebbe maggiore importanza l'aspetto patrimoniale, analogo a quello della fondazione nota6.

Secondo un'opinione nota7, il comitato darebbe vita alla progressiva formazione di una fondazione costituita dalla pluralità degli oblatori. Nella prima fase i promotori stringono un contratto associativo di comitato, assumendo l'impegno di diffondere al pubblico un programma concernente opere di interesse generale. Nella seconda fase, formato il patrimonio, compaiono gli organizzatori che provvedono alla destinazione allo scopo delle attività raccolte, rispondendone quasi rivestissero la qualifica di amministratori di una fondazione.Si badi che, in ogni caso, la componente soggettiva del comitato può variare nel corso del tempo (Cass. Civ. Sez. I, 6032/94 ).

Il comitato è disciplinato in maniera assai succinta dal codice civile mediante quattro norme soltanto (artt. 39 , 40 , 41 e 42 cod.civ.) che si preoccupano di stabilire le regole di responsabilità degli organizzatori e dei componenti per la conservazione e destinazione dei fondi raccolti. L'art.41 cod.civ. contempla l'eventualità che il comitato consegua il riconoscimento, così divenendo fondazione (Cass. Civ. Sez. I, 4902/77 ) nota8. Fino a tale momento i componenti risponderanno illimitatamente delle obbligazioni contratte; successivamente vi farà fronte la persona giuridica (Cass. Civ., 495/71 ).

Note

nota1

Cfr. Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p.118.
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nota2

Così Galgano, Sull'ammissibilità d'una fondazione non riconosciuta, in Riv. dir. civ., II, 1963, pp.172 e ss..
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nota3

V. Forchielli, Saggio sulla natura giuridica dei comitati, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1954, p.108.
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nota4

Cfr. Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.164.
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nota5

Il comitato verrà così fatto rientrare ora nello schema dell'associazione (Nobile, I comitati nel nuovo codice civile, in Scritti per il centenario della casa ed. Jovene, Napoli, 1954, p.687; Pratis, In tema di natura giuridica ed estinzione dei comitati, in Giur. completa Corte Cass. Civ., 1951, I, p.402), ora in quello della fondazione (Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, p.49; Lovati, Comitati di soccorso, in Enc. dir., p.788).
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nota6

Sul punto si vedano p.es. Galgano, Delle associazioni non riconosciute e dei comitati, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1976, p.261; Bigliazzi Geri-Breccia-Busnelli-Natoli, Istituzioni di diritto civile, Genova, 1978, p.200.
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nota7

Si veda Galgano, Diritto privato, Padova, 1994, p.646.
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nota8

In dottrina vi è chi peraltro ritiene che il comitato, una volta conseguito il riconoscimento, divenga un'associazione riconosciuta. Si confrontino Bianca, Diritto civile, vol. I, Milano, 1990, p.357; Auricchio, Comitati (dir. civ.), in Enc. dir. p.756.
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Bibliografia

  • AURICCHIO, Comitati, (diritto civile), Milano, Ed, VII, 1960
  • FORCHIELLI, Saggio sulla natura giuridica dei comitati, Riv.trim.e proc.civ., 1954
  • GALGANO, Delle associazioni non riconosciute e dei comitati (artt. 36-42), Bologna-Roma, Comm. cod.civ. a cura di Scialoja-Branca, 1976
  • GALGANO, Sull'ammissibilità d'una fondazione non riconosciuta, Riv.dir.civ., II, 1963
  • LOVATI, Comitati di soccorso, Milano, Enc.dir., VII, 1960
  • NOBILE, I comitati nel nuovo codice, Napoli, Scritti per il centenario della casa, 1954
  • PRATIS, In tema di natura giuridica ed estinzione del comitati, Giur.completa cass.civ. 1951, I

Prassi collegate

  • Quesito n. 42-2015/I, Nomina di amministratori di comitato
  • Quesito n. 71-2006/I, Trasformazione di comitato in associazione non riconosciuta

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