Legge regionale Puglia del 2001 numero 20 art. 15


PIANI URBANISTICI ESECUTIVI

1. Al P.U.G. viene data esecuzione mediante P.U.E. di iniziativa pubblica o di iniziativa privata o di iniziativa mista.
2. In relazione agli interventi in esso previsti, il P.U.E. può assumere le finalità e gli effetti di uno o più piani o programmi, anche settoriali o tematici, attuativi dello strumento urbanistico generale, oppure previsti dalla vigente normativa statale o regionale, ivi compresi i programmi integrati di cui all'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, i programmi di recupero urbano, di cui all'articolo 11 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e i programmi di riqualificazione urbana ex articolo 2 del D.M. 21 dicembre 1994, del Ministro dei lavori pubblici, che per la loro realizzazione necessitano di piano esecutivo.
3. Nella formazione dei programmi integrati di intervento di cui all'articolo 16 della L. n. 179/1992 i comuni perseguono obiettivi di riqualificazione, con particolare riferimento ai centri storici, alle zone periferiche, alle aree e costruzioni produttive obsolete, dismesse o da sottoporre a processi di dismissione. Tali programmi definiscono la distribuzione delle funzioni, dei servizi e le loro interrelazioni, le caratteristiche planivolumetriche degli interventi, gli standards e l'arredo urbano. Il programma integrato si attua su aree, anche non contigue tra loro, in tutto o in parte edificate. I programmi possono essere presentati da soggetti pubblici e/o privati, singoli e associati e sono corredati di uno schema di convenzione e di una relazione che definisce l'inquadramento dell'intervento nell'ambito della riqualificazione urbana, di un programma finanziario e della indicazione dei tempi di realizzazione delle opere.
4. I programmi integrati, i programmi di recupero urbano e i programmi di riqualificazione urbana sono approvati dal Consiglio comunale con le modalità previste per i P.U.E. ai sensi degli articoli 21 e seguenti della L.R. n. 56/1980. Qualora tali programmi non siano conformi agli strumenti urbanistici generali vigenti e/o adottati, il Sindaco promuove la conclusione di un accordo di programma, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 34 del D.Lgs. n. 267/2000, al quale partecipa il soggetto proponente. L'accordo sostituisce lo strumento urbanistico attuativo, ove prescritto dallo strumento urbanistico generale.
5. Fino alla formazione del D.R.A.G. la realizzazione di interventi riservati dalla pianificazione comunale all'iniziativa pubblica può essere affidata ai proprietari legittimati previo convenzionamento finalizzato a disciplinare e garantire il perseguimento del pubblico interesse.
5-bis. I Piani d'intervento di recupero territoriale (PIRT) disciplinati dal Piano urbanistico territoriale tematico per il paesaggio (PUTT/P) approvato dalla Giunta regionale con Delib.G.R. 15 dicembre 2000, n. 1748 (Bollettino Ufficiale della Regione Puglia 6 gennaio 2001, n. 6) sono anche piani urbanistici esecutivi del PUG.
(Comma aggiunto dall'art. 9, comma 2, L.R. 13 dicembre 2004, n. 24)

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