Legge regionale Puglia del 2001 numero 20 art. 16


FORMAZIONE DEI P.U.E.

1. I P.U.E. possono essere redatti e proposti:
a) dal Comune;
b) dai proprietari che rappresentino, in base alla superficie catastale, almeno il 51 per cento degli immobili compresi entro il perimetro dell'area interessata. Il loro concorso è sufficiente a costituire il consorzio ai fini della presentazione al Comune della proposta di piano esecutivo e del relativo schema di convenzione;
c) dalle società di trasformazione urbana previste dalla normativa vigente.
2. Decorso il termine eventualmente previsto dal P.U.G. per la redazione del P.U.E. su iniziativa del Comune, il P.U.E. può essere rispettivamente proposto dai soggetti di cui alle lettere b e c) del comma 1.
3. Qualora sia proposto dai soggetti di cui al comma 1, lettere b) e c), il P.U.E. è adottato dal Consiglio comunale entro novanta giorni dalla data di ricezione della proposta.
4. Entro trenta giorni dalla data di adozione, il P.U.E. e i relativi elaborati sono depositati, per quindici giorni consecutivi, presso la segreteria del Comune, in libera visione al pubblico. Del deposito è dato avviso sull'albo comunale e su almeno due quotidiani a diffusione nella Provincia.
5. Qualora il P.U.E. riguardi aree sulle quali insistono vincoli specifici, contestualmente al deposito di cui al comma 4 il Sindaco, o l'Assessore da lui delegato, indice una Conferenza di servizi alla quale partecipano rappresentanti delle Amministrazioni competenti per l'emanazione dei necessari atti di consenso, comunque denominati.
6. Entro il termine di quindici giorni dalla data di scadenza del periodo di deposito di cui al comma 4, chiunque abbia interesse può presentare proprie osservazioni, anche ai sensi dell'articolo 9 della L. n. 241/1990.
7. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di acquisizione degli atti di consenso di cui al comma 5, il Consiglio comunale approva in via definitiva il P.U.E., pronunciandosi altresì sulle osservazioni presentate nei termini.
8. La deliberazione di approvazione è pubblicata, anche per estratto, sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.
9. Il P.U.E. acquista efficacia dal giorno successivo a quello di pubblicazione di cui al comma 8.
10. La variante al P.U.E. segue lo stesso procedimento di formazione di cui ai commi precedenti. Qualora le variazioni non incidano sul dimensionamento globale del P.U.E. e non comportino modifiche al perimetro, agli indici di fabbricabilità e alle dotazioni di spazi pubblici o di uso pubblico, la variante al P.U.E. è approvata con deliberazione del Consiglio comunale, previa acquisizione di eventuali atti di consenso ove necessari.
10-bis. Le procedure previste dal comma 10 per le variazioni che non incidano sul dimensionamento globale del PUE e non comportino modifiche al perimetro, agli indici di fabbricabilità e alle dotazioni di spazi pubblici o di uso pubblico, si applicano a tutti gli strumenti urbanistici esecutivi, anche se non conformi alla L.R. n. 20/2001.
(Comma aggiunto dall’art. 16, comma 1, lettera c), L.R. 25 febbraio 2010, n. 5, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione)
11. In caso di inerzia c/o inadempienza nelle procedure di cui ai commi precedenti, si applicano le disposizioni dell'articolo 21.

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