Legge regionale Puglia del 2001 numero 20 art. 10


P.U.G. INTERCOMUNALE

1. È facoltà dei comuni procedere alla formazione di un P.U.G. intercomunale.
2. Con delibere del Consiglio comunale, i comuni di cui al comma 1 approvano e presentano alla Giunta regionale un documento congiunto, contenente uno studio di fattibilità dell'iniziativa e un quadro economico dei relativi oneri.
3. La Giunta regionale individua le modalità di sostegno ai comuni che intendono procedere alla formazione di un P.U.G. intercomunale.

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