Legge regionale Puglia del 2001 numero 20 art. 6


TITOLO IV Pianificazione territoriale provinciale (PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE)

1. [Ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Consiglio provinciale adotta il Piano territoriale di coordinamento provinciale (P.T.C.P.) in conformità e in attuazione del D.R.A.G. del territorio].
(Comma abrogato dall'art. 34, comma 2, L.R. 19 luglio 2006, n. 22)
2. Ai sensi dell'articolo 57 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, il P.T.C.P. assume l'efficacia di piano di settore nell'ambito delle materie inerenti la protezione della natura, la tutela dell'ambiente, delle acque, della difesa del suolo, delle bellezze naturali, a condizione che la definizione delle relative disposizioni avvenga nella forma di intese fra la Provincia e le Amministrazioni, anche statali, competenti.
3. In mancanza dell'intesa di cui al comma 2, i piani di tutela di settore conservano il valore e gli effetti a essi assegnati dalla rispettiva normativa nazionale e regionale.

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