Legge del 1985 numero 222 art. 2


Sono considerati aventi fine di religione o di culto gli enti che
fanno parte della costituzione gerarchica della Chiesa, gli istituti
religiosi e i seminari.
Per altre persone giuridiche canoniche, per le fondazioni e in
genere per gli enti ecclesiastici che non abbiano personalità
giuridica nell'ordinamento della Chiesa, il fine di religione o di
culto è accertato di volta in volta, in conformità alle disposizioni
dell'articolo 16.
L'accertamento di cui al comma precedente è diretto a verificare
che il fine di religione o di culto sia costitutivo ed essenziale
dell'ente, anche se connesso a finalità di carattere caritativo
previste dal diritto canonico.

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