Legge del 1985 numero 222 art. 16


Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:
a) attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio
del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei
religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione
cristiana;
b) attività diverse da quelle di religione o di culto quelle di
assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni
caso, le attività commerciali o a scopo di lucro.

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