Legge del 1985 numero 222 art. 5


Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti devono iscriversi
nel registro delle persone giuridiche.
Nel registro, con le indicazioni prescritte dagli articoli 33 e 34
del codice civile, devono risultare le norme di funzionamento e i
poteri degli organi di rappresentanza dell'ente. Agli enti
ecclesiastici non può comunque essere fatto, ai fini della
registrazione, un trattamento diverso da quello previsto per le
persone giuridiche private.
I provvedimenti previsti dagli articoli 19 e 20 delle presenti
norme sono trasmessi d'ufficio per l'iscrizione nel registro delle
persone giuridiche.

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