Legge del 1966 numero 607 art. 17


Gli enti di sviluppo, di cui alla legge 14 luglio 1965, n. 901, nonché i Consorzi di bonifica nei territori di loro competenza laddove gli enti di sviluppo non siano ancora operanti, possono, a richiesta degli interessati, sostituirsi agli affrancanti nello svolgimento ed espletamento di tutta la procedura di affrancazione.

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