Legge del 1966 numero 607 art. 7


Trascorsi i tre mesi senza che sia stata proposta domanda giudiziale ai sensi dell'articolo 6, o dal passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia, lo svincolo del capitale di affranco si ottiene con ricorso al pretore, anche disgiuntamente per quota parte di esso, ove si tratti di più aventi diritto.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1966 numero 607 art. 7"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti