Legge del 1966 numero 607 art. 14


Ai fini dell'applicazione della presente legge sono privi di efficacia usi, consuetudini e clausole contrattuali o di capitolati generali colonici, che prevedano la rinunzia o la limitazione del diritto del colono sulle migliorie da lui effettuate sul fondo del concedente.

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