Legge del 1966 numero 607 art. 6


Trascorsi i tre mesi senza che sia proposta domanda giudiziale ai sensi dell'articolo precedente, le eccezioni e le riserve di cui all'articolo 4, relative all'integrazione o alla riduzione del prezzo di affrancazione e al diritto di affrancare, si intendono definitivamente abbandonate tra le parti.
Il pretore con suo decreto ordina, a richiesta di parte, la cancellazione dell'ipoteca giudiziale. Il decreto del pretore è annotato a fianco della ordinanza di affrancazione.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1966 numero 607 art. 6"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti