In mancanza di esplicite disposizioni di legge, stante la genericità del modo di disporre dell'
art.586 cod.civ. , diviene rilevante stabilire quale sia procedimento da osservare per pagare i debiti ereditari e soddisfare i legatari. Al riguardo prevale il parere di quanti reputano che lo Stato debba provvedere secondo le regole di cui agli
artt.498 cod.civ. e ss. relative alla liquidazione concorsuale dell'eredità
nota1. Il relativo procedimento è infatti quello maggiormente idoneo a proteggere i diritti di tutti gli interessati a vario titolo nel fenomeno successorio. Anche la scarna giurisprudenza appare orientata in questo senso, essendosi deciso per l'applicabilità, nella fattispecie, del III comma dell'art.5
2 cod.civ. : i creditori e i legatari che non si sono presentati vantano azione contro l'erede nei limiti di quanto sia avanzato una volta soddisfatti creditori e legatari che abbiano agito tempestivamente (Cass. Civ. Sez. Lavoro,
2873/89 ).
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Note
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Bianca, Diritto civile , Famiglia-Successioni, Milano, 2005, p. 722. Contra, Cattaneo,
La vocazione legittima, in Tratt.dir.priv. diretto da Rescigno, Torino, 2000, p. 504 sulla scorta della assenza in senso proprio della qualità ereditaria in capo allo Stato chiamato ex
art.586 cod.civ. .
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Bibliografia
- BIANCA, Diritto civile (Famiglia-Successioni), Milano, 2005
- CATTANEO, La vocazione legittima, Torino, Tratt.dir.priv. diretto da Rescigno, vol. V, 2000