La successione dello stato: la responsabilità intra vires




Il II comma dell'art. 586 cod.civ. prevede che lo Stato non risponda dei debiti ereditari nè dei legati oltre il valore dei beni acquistati. L'acquisto in favore dello stato è fenomeno necessario ed automatico: sarebbe incongruo che la parte pubblica, alla quale si devolve residualmente l'asse ereditario per evitarne nell'interesse generale la definitiva vacanza, dovesse anche farsi carico delle passività.

Così è stato deciso che lo Stato risponda delle spese inventariali poste dall'art.511 cod.civ. a carico dell'eredità nei limiti del valore di questa (Cass. Civ. Sez. II, 9648/00 ). Ciò ovviamente non impedisce che lo Stato possa diventare patrimonialmente responsabile in conseguenza della condotta concretamente tenuta quale erede legittimo. Se, ad esempio, la parte pubblica avesse a contestare in giudizio il credito fatto valere chi pretende fondatamente di vantare ragioni nei confronti del de cuius, poi non potrebbe sottrarsi al pagamento delle spese processuali liquidate a suo carico (Cass. Civ. Sez. Lavoro, 2873/89 ). Ancora, ereditati beni immobili, lo Stato non può pretendere di non provvedere al pagamento delle spese manutentive (Consiglio di Stato Sez. IV, 1472/00 ).

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