Codice Civile art. 586


CAPO III Della successione dello Stato (ACQUISTO DEI BENI DA PARTE DELLO STATO)

1. In mancanza di altri successibili, l' eredità è devoluta allo Stato. L' acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione] e non può farsi luogo a rinunzia.
2. Lo Stato non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati.

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