Il II comma dell'art.
586 cod.civ. prevede che
lo Stato non risponda dei debiti ereditari nè dei legati oltre il valore dei beni acquistati. L'acquisto in favore dello stato è fenomeno necessario ed automatico: sarebbe incongruo che la parte pubblica, alla quale si devolve residualmente l'asse ereditario per evitarne nell'interesse generale la definitiva vacanza, dovesse anche farsi carico delle passività.
Così è stato deciso che lo Stato risponda delle spese inventariali poste dall'
art.511 cod.civ. a carico dell'eredità nei limiti del valore di questa (Cass. Civ. Sez. II,
9648/00 ).
Ciò ovviamente non impedisce che lo Stato possa diventare patrimonialmente responsabile in conseguenza della condotta concretamente tenuta quale erede legittimo. Se, ad esempio, la parte pubblica avesse a contestare in giudizio il credito fatto valere chi pretende fondatamente di vantare ragioni nei confronti del de cuius, poi non potrebbe sottrarsi al pagamento delle spese processuali liquidate a suo carico (Cass. Civ. Sez. Lavoro,
2873/89 ). Ancora, ereditati beni immobili, lo Stato non può pretendere di non provvedere al pagamento delle spese manutentive (Consiglio di Stato Sez. IV,
1472/00 ).