Consiglio di Stato Sez.IV del 2000 numero 1472 (20/03/2000)


La limitazione all'attivo della responsabilità dello Stato disposta dall'art. 586 cod.civ. vale esclusivamente in relazione ai debiti ereditari pregressi, mentre non può valere a sottrarre lo Stato alle spese di manutenzione rese necessarie dal cattivo stato di conservazione di beni di cui è per successione divenuto proprietario.

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