In materia di colpa medica, la casa di cura privata può essere chiamata a rispondere del danno alla persona causato dalla colpa professionale del medico che ha eseguito l'intervento. Questa responsabilità può essere ricondotta a due distinte fonti (cfr. Cass. Civ. Sez. III,
2678/98 :
a) a titolo di
responsabilità indiretta ex art.
2049 cod. civ. , ove sussista un vincolo di subordinazione tra la casa di cura ed il medico operante;
b) a titolo di
responsabilità diretta ai sensi dell'art.
1228 cod. civ. , qualora la casa di cura abbia assunto direttamente nei confronti del danneggiato, con patto contrattuale, l'esecuzione dell'intervento. In quest'ultima ipotesi, infatti, secondo la S.C., è priva di importanza la circostanza che il chirurgo sia o meno un dipendente della casa di cura al fine di affermare la responsabilità contrattuale della medesima (Cass. Civ. Sez. III,
103/99 ).
Rispetto a questo inquadramento giuridico della responsabilità della casa di cura, non sono rilevanti i seguenti fatti:
- che i medici che eseguirono l'intervento chirurgico fossero o meno inquadrati nell'organizzazione aziendale della casa di cura: infatti, la prestazione di questi ultimi era indispensabile alla casa di cura per adempiere l'obbligazione assunta con i danneggiati;
- che il comportamento dei medici fosse colposo: infatti, la norma prima citata svolge esattamente la funzione di attribuire il rischio dell'attività degli ausiliari della prestazione a chi si appropria, anche in misura non esclusiva, dei vantaggi della prestazione.