Responsabilità ex art. 2049 cod. civ. e responsabilità contrattuale ex art. 1228 cod.civ



Può accadere che il fatto illecito sia commesso nell'ambito di un rapporto contrattuale tra preponente e terzo danneggiato. In questo caso, si pone il problema del collegamento tra l'art. 2049 cod. civ. e l'art. 1228 cod. civ. , che disciplina la responsabilità del debitore per fatto degli ausiliari, stabilendo che il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.

La norma dell'art. 1228 cod. civ. è stata talvolta indicata come la dimostrazione della natura di responsabilità oggettiva della responsabilità contrattuale. Ecco, si è detto, un'ipotesi in cui certamente non si può ascrivere a colpa, effettiva o presunta, l'inadempimento del debitore, posto che è la legge stessa a ritenere responsabile il debitore anche quando il difetto di diligenza è ascrivibile ad un terzo soggetto. E' stato tuttavia notato come sia proprio la decisione di utilizzare l'opera di un terzo a fondare la responsabilità del debitore. E' certamente un fatto proprio del debitore quello di avvalersi consapevolmente e discrezionalmente dell'operato di un terzo per eseguire la prestazione. In tale decisione è insito il "rischio" che l'ausiliario possa non adempiere o adempiere in modo inesatto. Anche in questo caso, quindi, la responsabilità del debitore sarebbe una responsabilità di tipo soggettivo, perché a lui stesso deve essere attribuita la decisione di fidarsi dell'operato di un terzo ai fini dell'adempimento.In ciò risiede anche la differenza strutturale tra l'art. 1228 cod. civ. e l'art. 2049 cod. civ. . Mentre la prima norma configura una responsabilità soggettiva, la seconda contiene una regola di responsabilità oggettiva, perché il committente risponde del fatto illecito del preposto, come si è detto, anche in totale assenza di qualsivoglia culpa in eligendo o in vigilando.

A parte questa differenza che attiene alla diversa natura della responsabilità contenuta nelle due norme, può comunque darsi il caso in cui le due situazioni si sovrappongano, nel senso che il danno è commesso dal dipendente di un soggetto legato al danneggiato da un vincolo contrattuale.

Bibliografia

  • BIGLIAZZI GERI-BRECCIA-BUSNELLI- NATOLI, Diritto civile, Obbligazioni e contratti, Torino, 3, 1989
  • VISINTINI, La responsabilità contrattuale per fatto degli ausiliari, Padova, 1965

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