Cass. civile, sez. III del 1999 numero 103 (08/01/1999)


Nel caso di danni causati dall'insuccesso di un intervento chirurgico, la casa di cura nella quale l'intervento è stato praticato risponde, a titolo contrattuale ex art. 1218 c.c., del danno causato dal chirurgo, anche nei casi in cui quest'ultimo non faccia parte dell'organizzazione aziendale della casa di cura.Nel caso di interventi chirurgici di facile o routinaria esecuzione, non riusciti a causa di complicazioni insorte in seguito all'anestesia, incombe sull'anestesista l'onere di provare che l'insuccesso dell'intervento non è dipeso da un proprio difetto di diligenza.L'assicurazione della responsabilità civile rientra tra le assicurazioni del patrimonio. Ne consegue che, in caso di sinistro, l'obbligo dell'assicuratore di pagare l'indennizzo sussiste soltanto nei confronti dell'assicurato, e non nei confronti del terzo danneggiato (salve le eccezioni previste dalla legge: ad esempio, ex art. 18 l. n. 990 del 1969); mentre un rapporto diretto tra assicuratore e danneggiato può avere ad oggetto non l'obbligazione di garanzia, ma soltanto l'esecuzione dell'obbligazione, e può sussistere o quando l'assicuratore assuma l'iniziativa di adempiere direttamente nelle mani del danneggiato, oppure quando l'assicurato richieda all'assicuratore il pagamento diretto al danneggiato, ai sensi dell'art. 1917, comma 3, c.c. Ne consegue che la mera chiamata in causa dell'assicuratore, compiuta dall'assicurato per essere tenuto indenne dalla pretesa del danneggiato, non esclude l'obbligo risarcitorio dell'assicurato nei confronti del terzo danneggiato.

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