Cee del 1978 numero 855 art. 10


1. Per ciascuna delle società partecipanti alla fusione, uno o più esperti indipendenti da queste designati o abilitati da una autorità giudiziaria o amministrativa esaminano il progetto di fusione e redigono una relazione scritta destinata agli azionisti. Tuttavia la legislazione di uno Stato membro può prevedere la designazione di uno o più esperti indipendenti per tutte le società partecipanti alla fusione se tale designazione, su domanda congiunta di tali società, e fatta da un'autorità giudiziaria o amministrativa. Questi esperti possono essere, secondo la legislazione dei singoli Stati membri, persone fisiche o giuridiche o società.
2. Nella relazione di cui al paragrafo 1 gli esperti devono in ogni caso dichiarare se a parer loro il rapporto di cambio e congruo o meno. Questa dichiarazione deve almeno :
a) indicare il o i metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio proposto;
b) indicare se tale o tali metodi sono adeguati nel caso specifico, e indicare i valori risultanti da ciascuno di tali metodi, un parere è espresso sull'importanza relativa data a tali metodi nella determinazione del valore adottato.
Nella relazione si deve inoltre far menzione delle eventuali difficoltà particolari di valutazione.
3. Ciascun esperto ha il diritto di ottenere dalle società partecipanti alla fusione tutti i ragguagli e documenti utili e di procedere ad ogni necessaria verifica.

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