Scelta dell'amministratore di sostegno

Ultima modifica: 07/02/2012 14.37 di Redazione WikiJus L
 
La scelta del soggetto chiamato a ricoprire l'ufficio di amministratore di sostegno deve essere ispirata esclusivamente "alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario" (art. 408 cod.civ.).

La norma prevede anzitutto che tale soggetto possa esser stato designato dall'interessato medesimo. Viene al riguardo in considerazione la designazione che sia stata preventivamente operata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata proprio in previsione dell'eventualità.

In mancanza di scelta preventiva (ovvero, qualora sia stata espressa una scelta, in presenza di gravi motivi), il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso nota1.

Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento (venendo in considerazione una disposizione c.d. post mortem), atto pubblico o scrittura privata autenticata. E' assolutamente rimarchevole come sia stato ammesso che l'amministratore di sostegno, così nominato, possa essere dotato del potere di negare il consenso a trattamenti medici "salvavita" che l'interessato abbia dichiarato di ricusare (Tribunale di Modena, 5 novembre 2008 ).

Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l'opportunità, e nel caso di designazione dell'interessato quando ricorrano gravi motivi, può chiamare all'incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea, ovvero di un soggetto designato al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha facoltà di delegare con atto depositato presso l'ufficio del giudice tutelare, competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste dalla legge. In questo senso l'elencazione di cui all'art. 408 cod.civ. non contiene nessuna valenza preferenziale, essendo la discrezionalità della valutazione guidata soltanto dal criterio obiettivo della miglior protezione del beneficiario (Cass. Civ., Sez. I, 19596/11).

Assolutamente rimarchevole il fatto che, tra i soggetti indicati tra quelli preferenzialmente da scegliersi dal giudice, figuri anche "la persona stabilmente convivente". Non mancano commentatori che si sono affrettati a manifestare l'opinione secondo la quale la disposizione costituirebbe una prima avvisaglia del riconoscimento della famiglia di fatto o, comunque della emersione di rapporti di convivenza more uxorio dall'indifferenza alla rilevanza giuridica. Una siffatta conclusione parrebbe invero prematura: è preferibile ritenere che il legislatore abbia voluto dar prova di realismo valorizzando, allo scopo di sovvenire comunque alle esigenze del beneficiario, i vincoli di qualsiasi specie stretti dal beneficiario.

Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.

Note



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La norma pare invero imperfettamente formulata, nella misura fa riferimento comunque ad un amministratore di sostegno "diverso". In tanto può essere "diverso" l'amministratore nominato dal giudice, in quanto vi sia stata preventivamente una dichiarazione di scelta da parte dell'interessato. Quando una siffatta dichiarazione manchi ("in mancanza di scelta") non può certo dirsi che il giudice abbia nominato un soggetto "diverso".
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