Appello di Milano del 2002 (18/01/2002)


La nomina della società di revisione incaricata di redigere la relazione sulla congruità del rapporto di cambio non compete al presidente del tribunale, salva la designazione di un esperto comune, che non potrebbe che essere una delle società di revisione nominate dall'assemblea delle società partecipanti alla fusione.La disposizione di cui all'art. 2504 quater c.c., per cui, una volta eseguita l'iscrizione nel registro delle imprese, non può essere dichiarata l'invalidità dell'atto di fusione e delle deliberazioni che approvano il progetto di fusione, è conforme alla costituzione, giacchè il diritto di far valere i relativi vizi non viene soppresso ma modificato, potendo il socio dissenziente agire per il risarcimento del danno.

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