Decreto Legislativo del 2009 numero 147 art. 1


MODIFICHE AGLI ARTICOLI 2501-SEXIES E 2505-QUATER DEL CODICE CIVILE
1. All'articolo 2501-sexies del codice civile, dopo il settimo comma, è aggiunto, in fine, il seguente:
«La relazione di cui al primo comma non è richiesta se vi rinunciano all'unanimità i soci di ciascuna società partecipante alla fusione».
2. All'articolo 2505-quater, le parole da: «le disposizioni dell'articolo 2501-sexies» a: «società partecipanti alla fusione» sono soppresse.

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