Discussa è la rilevanza giuridica della
scriminante c.d. putativa, vale a dire della causa di giustificazione erroneamente supposta. Al riguardo, la giurisprudenza evidenzia che la legittima difesa putativa non ha corrispondenza nell'art.
2044 cod. civ. , poichè tale norma fa riferimento alla legittima difesa reale, mentre quella putativa può farsi rientrare nell'art.
2045 cod. civ. , che disciplina la responsabilità civile da fatto commesso in stato di necessità. Tale disposizione può essere, infatti, applicata per analogia (Cass. Civ. Sez. III,
8772/91 ), atteso il suo carattere di non eccezionalità, individuandosi nella stessa un caso di danno oggettivamente ingiusto onde tranquillamente di essa può farsi applicazione, stante nella legittima difesa putativa e nello stato di necessità l'assenza dell'elemento soggettivo dell'illecito e la estraneità del danneggiato al fatto che ha provocato il danno (Cass. Civ. Sez. III,
4029/95 ).