Codice Civile art. 2045


STATO DI NECESSITA'
1. Quando chi ha compiuto il fatto dannoso vi è stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, e il pericolo non è stato da lui volontariamente causato né era altrimenti evitabile, al danneggiato è dovuta un' indennità, la cui misura è rimessa all' equo apprezzamento del giudice.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 2045"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti