Cass. civile, sez. III del 1995 numero 4029 (06/04/1995)


La legittima difesa putativa è disciplinata dalla norma dell'art. 2045 c.c., che disciplina la responsabilità civile da fatto commesso in stato di necessità, con il conseguente riconoscimento della riparazione del danno nel modo attenuato dell'equo indennizzo.L' art. 2045 cod. civ. (il quale prevede che l' autore del fatto dannoso commesso in stato di necessità è tenuto a corrispondere una indennità al danneggiato) è applicabile, per analogia, nel caso di danno cagionato da persona non punibile per aver agito in stato di cosiddetta legittima difesa putativa.

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