Cass. civile, sez. III del 1991 numero 8772 (12/08/1991)


L'art. 2045 cod.civ. (il quale prevede che l'autore del fatto dannoso commesso in stato di necessità è tenuto a corrispondere un' indennità al danneggiato) è applicabile, per analogia, nel caso di danno cagionato da persona penalmente non punibile per avere agito in stato di cosiddetta legittima difesa putativa.

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