La conversione formale



Se la forma che è stata adottata dalle parti per l'atto non risponde ai requisiti stabiliti per la validità dell'atto, ma è conforme ai requisiti di un'altra forma prevista come validamente assumibile per la specie di atto concretamente posto in essere, l'ordinamento lo salva, valutando che si possa prescindere da un'indagine circa la volontà ipotetica delle parti (come invece accade per la conversione di cui all'art.1424 cod.civ.) (Cass. Civ. Sez. II, 8263/90).

Il fenomeno è conosciuto come conversione formale: l'art. 2701 cod.civ. prescrive, a questo proposito che "il documento formato da un pubblico ufficiale incompetente o incapace ovvero senza l'osservanza delle formalità prescritte, se è stato sottoscritto dalle parti, ha la stessa efficacia probatoria della scrittura privata". Similmente l'art. 607 cod.civ. prevede che il testamento segreto privo di alcuni requisiti possa valere come olografonota1. E' stata ad esempio ritenuta praticabile la conversione in parola nell'ipotesi in cui, difettando la precisa menzione della data (comprensiva dell'indicazione del giorno, del mese e dell'anno, come da prescrizione della legge notarile) sancita la nullità dell'atto sotto il profilo della natura pubblica dello stesso, la detta invalidità è stata comunque reputata non preclusiva della efficienza dell'atto una volta "convertito" sotto il profilo della natura privata della negoziazione (Cass. Civ., Sez.II 7264/11).

E' chiaro che l'atto formalmente difettoso convertito in una forma "minore" (da atto pubblico a scrittura privata) sarà connotato da un efficacia probatoria e da caratteristiche proprie del veicolo formale che risulta all'esito della conversione. Occorre sottolineare la differenza tra la conversione (sostanziale) di cui all'art. 1424 cod.civ. e la cosiddetta conversione formale di cui agli artt. 607 e 2701 cod.civ.: la prima opera interpretativamente, in esito ad un'operazione ermeneutica compiuta dal Giudice, nella seconda è la legge a prevedere automaticamente questo effetto nota2.

Note

nota1

Così anche Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.102.
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nota2

La differenza tra conversione vera e propria e conversione formale è tale che alcuni (Santoro-Passarelli, Dottrine generali del diritto civile , Napoli, 1997, p.254; Bianca, Diritto civile , vol.III, Milano, 2000, p.634) la reputano impropria, sostenendo che non si tratti di conversione: in essa, infatti, non vi sarebbe una modifica del contratto che ne evita la nullità, ma semplicemente una diversa qualifica formale del negozio, il quale avrebbe comunque i requisiti sufficienti per produrre gli effetti voluti. Altri (Liserre-Jarach, La forma, in Il contratto in generale,t.3, in Trattato di dir.priv., vol.XIII, Torino, 1999, p.463) ritengono che si possa parlare solo di conversione della forma, diversa e distinta dalla conversione sostanziale.
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Bibliografia

  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
  • LISERRE-JARACH, Forma. Il contratto in generale, Torino, Tratt. dir. priv., XIII, 1999
  • SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002

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