Scrittura privata



La legge non definisce in modo diretto la scrittura privata. E' tuttavia pacifico che la relativa nozione corrisponde ad un documento, quale che sia (compilato a stampa, scritto con l'ausilio di mezzi elettronici, manoscritto), che risulti sottoscritto dal soggetto che se ne assume la paternità. Ne sono dunque elementi essenziali il testo nonché la sottoscrizione nota1. Nella categoria rientra anche il verbale dell'assemblea del condominio redatto dall'amministratore (cfr. Cass, Civ. Sez. VI-II, ord. 28509/2020). Va rilevato come la detta sottoscrizione non consiste soltanto nella apposizione in calce alla scrittura di un segno grafico apposto tramite la mano dell'autore, ben potendo corrispondere anche ad una firma elettronica (avanzata, qualificata, digitale: cfr. l'art. 21 comma II del D.Lgs. 82/2005 il quale comunque fa rinvio, quanto a valenza giuridica, alla norma di cui infra).

L'art. 2702 cod.civ. afferma che la scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta. Questa piena prova (fino a querela di falso) attiene soltanto alla provenienza delle dichiarazioni da parte di chi ha sottoscritto, non riguarda il contenuto di esse (Cass. Civ. Sez. III 5/98). Quale valenza possiede invece la scrittura privata riconducible ad un terzo e prodotta in giudizio? Di per sè, sotto il profilo sostanziale, si tratta di un mero fatto giuridico. Processualmente dovrebbe esserne libera la valutazione da parte del giudice, il quale potrebbe ricavarne elementi indiziari. Cfr., tuttavia, in senso apparentemente ben diverso, Cass. Civ., Sez. Unite, 15169/10, anche se, più nello specifico, vi sarebbe da dubitare che la scrittura di cui alla peculiare fattispecie possa essere reputata estranea alle parti. Quale valenza possiede l'utilizzo di una scrittura falsa? Giova osservare come, dopo la depenalizzazione di cui alla legge 2016/46, la condotta non configura più reato penale (Cass. Civ., Sez. II, 4951/2017).

E' evidente la differenza tra scrittura privata ed atto pubblico quanto a forza probatoria:anzitutto la prima costituisce elemento probatorio soltanto se colui che pare averla sottoscritta ne riconosca la provenienza ovvero, il che costituisce un equivalente, se la sottoscrizione possa considerarsi legalmente riconosciuta. Ai sensi dell'art. 2703 cod.civ. si ha per riconosciuta sia la sottoscrizione che sia stata autenticata da un notaio o da un altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, sia la sottoscrizione di un documento prodotto in giudizio che non sia stata disconosciuta da colui contro il quale la produzione viene effettuata (art. 215 cod. proc. civ.).

E' pertanto sufficiente, in quest'ultima ipotesi, che il soggetto il quale appare esser stato il sottoscrittore della scrittura non autenticata ricusi la sottoscrizione dichiarando che non appartiene a lui, per determinare la non fruibilità ai fini probatori del documento. Non giova comunque un disconoscimento preventivo, non reiterato in esito alla produzione documentale (Cass. Civ. Sez. II 3431/98). Quando invece sia intervenuto il disconoscimento sarà colui che si vuole avvalere della scrittura a dover fornire la prova della provenienza di questa, mediante il procedimento di verificazione di cui agli artt. 214 e ss. cod. proc. civ.. A talli fini occorre, con tutta evidenza, che la parte che intende avvalersi della scrittura ne abbia prodotto l'originale, non essendo sufficiente la mera fotocopia (Tribunale di Nuoro, 01 dicembre 2011).
Una volta che la sottoscrizione apposta alla scrittura si può dire riconosciuta, le risultanze di essa fanno comunque prova contro il sottoscrittore e non a suo favore (art. 2702 cod.civ.). Qual è invece il valore delle c.d. firme marginali, per tali intendendosi quelle apposte nei fogli intermedi prima di quello finale? E' stato deciso che l'assenza delle stesse in una scrittura privata, comunque sottoscritta dalle parti, in difetto di impugnazione mediante querela di falso, sia del tutto irrilevante (Cass. Civ. Sez. II, 4886/07).

Elementi importanti, tuttavia non essenziali, della scrittura privata sono l'indicazione del luogo e del tempo della formazione ( Cass. Civ. Sez. Lavoro, 4582/98).

La data consiste nella specificazione del giorno o dell'ulteriore dato identificativo del momento in cui la scrittura è stata compilata. L'art.2704 cod.civ. disciplina tale elemento, prescrivendo che la data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l' hanno sottoscritta.
L'efficacia di piena prova che può sortire la scrittura privata prescinde dall'indicazione di essa, ad eccezione dei casi eccezionali in cui la legge la prevede a pena di nullità (es.: testamento olografo, art. 602 cod.civ.).

La data può avere rilevanza anche di fronte ai terzi allo scopo di accertare la relazione di anteriorità o di posteriorità cronologica tra la conclusione di due contratti per tutti i fini in cui ciò possiede un rilievo nota2. Quando la scrittura sia connotata dal formalismo ad substantiam dello scritto, anche la data, ai fini dell'opponibilità, non potrebbe se non rivestire la stessa forma (Cass. Civ. Sez. I, ord. 36602/2022).

Note

nota1

Così Sacco, Il contratto, in Tratt.dir.priv., diretto da Rescigno, vol.X, Torino, 1995, p. 275. Per quanto riguarda la sottoscrizione, essa consiste nell'apposizione della firma autografa, ma si ritiene che sia sufficiente anche la semplice sigla, purché sia idonea ad identificare quel determinato soggetto (Bianca, Diritto civile, vol.III, Milano, 2000, p. 287).
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nota2

Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.102
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Bibliografia

  • SACCO, Il contratto, Torino, Tratt.dir.priv. dir. da Rescigno, X, 1993

Prassi collegate

  • Quesito n. 347-2006/C, Scrittura privata autenticata e applicabilità degli artt. 54 e 55 legge notarile

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