La conversione del negozio nullo



Il negozio nullo non è suscettibile, stante la patologia di cui è afflitto, di produrre gli effetti in vista dei quali era stato perfezionato. La legge tuttavia ammette che, sussistendo determinati requisiti, possa operare uno strumento, in una qualche misura automatico, di trasformazione (in un senso magari limitativo di quanto pattuito) della pattuizione nulla che viene "convertita" in una convenzione legittima nota1.

Tale fenomeno, previsto in tema di contratto in genere dall'art. 1424 cod.civ., assume il nome di conversione del contratto nullo.

Si discute, con esiti negativi in giurisprudenza, se il contratto nullo possa essere convertito in atto unilaterale (Cass. Civ. Sez. III, 7064/86).

Ci si potrebbe anche interrogare, inversamente, circa la convertibilità di un atto collegiale in un contratto. Si pensi ad una deliberazione assembleare nulla come tale, ma valutabile in chiave contrattuale. Al riguardo è stato addirittura deciso che una delibera assunta da una società di capitali non ancora esistente, in quanto non (ancora) iscritta nel registro delle imprese, possa valere quale atto modificativo dell'originario atto costitutivo, purchè di quest'ultimo vi si possano ravvisare i requisiti di forma e sostanza (Cass. Civ., Sez. I, 25703/11). V'è tuttavia da dubitare che si rientri nella conversione qui in esame, dal momento che, non a torto, la deliberazione è stata qualificata come inesistente e non semplicemente invalida.

Più pacifica è l'applicabilità dell'istituto della conversione all'ambito degli atti unilaterali ogniqualvolta cioè permanga intatta la struttura soggettiva unilaterale dell'atto: in altri termini un atto unilaterale sarebbe convertibile in un diverso atto unilaterale (Cass. Civ. Sez. Lavoro, 6741/92).

Diversa dalla conversione è la rinnovazione del negozio nullo: le parti pongono in essere un nuovo negozio eliminando il vizio che dava luogo alla nullità (ovviamente nel caso in cui questo sia possibile).

La conversione non esige invece una nuova manifestazione di volontà: è l'ordinamento giuridico e l'opera dell'interprete che attribuiscono al tipo di negozio voluto dalle parti, ma nullo come tale, gli effetti di un negozio giuridico diverso.

L'art.1424 cod.civ. richiede a questo scopo i seguenti requisiti:
  1. che sia stato stipulato un negozio nullo, come tale inidoneo a produrre gli effetti avuti di mira dalle parti (le quali, peraltro, neppure vogliono o possono rinnovarlo in modo valido, perché altrimenti sarebbe questa la cosa più agevole da fare);
  2. che, tuttavia, quel negozio, sebbene nullo, presenti un vero e proprio rapporto di continenza (Cass. Civ. Sez. II, 6004/08), vale a dire tutti i requisiti sia di sostanza (contenuto) sia di forma corrispondenti a quelli di un diverso negozio (che peraltro non è stato posto in essere);
  3. che sia possibile dimostrare che le parti, qualora al momento della conclusione del negozio nullo fossero state consapevoli della nullità, avrebbero accettato di concludere, in luogo del primo, quel diverso negozio (valido) che sarebbe idoneo a produrre i suoi effetti. E' l'elemento sub c. che presenta le maggiori difficoltà ricostruttive: si tratta infatti di dedurre interpretativamente, tenuto conto della condotta delle parti, delle dichiarazioni delle medesime e di ogni altro elemento utile, la volontà ipotetica (o presunta) nota2 delle parti stesse .

La conversione postula infatti un'operazione ermeneutica (implicante un apprezzamento di fatto, come tale riservato al giudice di merito: Cass. Civ., Sez.II, 6004/08) relativa alla volontà negoziale delle parti sulla scorta di un'ipotesi. Come si sarebbero comportate le parti qualora avessero conosciuto della causa invalidante?
Se al quesito si risponde nel senso che le parti stesse avrebbero comunque stipulato il contratto, privo del contenuto invalidante, la conversione risulterà ammissibile (Cass. Civ. Sez. II, 8263/90).

Occorre dimostrare non qualcosa di realmente accaduto, bensì quanto le parti avrebbero voluto se fossero state a conoscenza della nullità : poiché si ipotizza che quando si discute di conversione del negozio nullo le parti siano in lite tra loro (essendo altrimenti più semplice operare la rinnovazione dell'atto), risalta ancor più chiaramente la difficoltà dell'operazione in discorso.

Per esemplificare, immaginiamo un atto costitutivo di una servitù prediale stipulato verbalmente (in violazione dell'art. 1350, n. 4, che richiede un atto scritto per la validità dell'atto): l'acquirente avrà interesse a sostenere che di quell'atto, certamente nullo ed inidoneo a costituire un diritto reale, possa tuttavia darsi una automatica conversione in un valido impegno da parte del proprietario del fondo servente, meramente obbligatorio, a favore del solo proprietario attuale del fondo (che non può più esser qualificato in senso proprio) dominante. Si tratterà di un vincolo ad efficacia limitata alle parti, non dotato di sequela ed avente contenuto analogo a quello della servitù, nulla come tale. Ancora, per rimanere in tema, l'accordo avente il contenuto pratico corrispondente ad una servitù, tuttavia priva di predialità, in quanto legato alla figura dei soli contraenti, in quanto a vantaggio di una persona determinata, ben può essere qualificato come contratto destinato a sortire mere obbligazioni personali, consentito nell'ambito dell'autonomia privata ex art. 1322 cod.civ. (Cass. Civ., Sez. II, 2651/10).

Si prenda ancora ad esempio il contratto verbale costitutivo di una società irregolare a tempo indeterminato, in forza del quale vengano conferiti in godimento beni immobili da considerarsi essenziali al raggiungimento dello scopo sociale. Esso è indubbiamente nullo, in considerazione degli artt. 2251 e 1350, n.9 cod.civ..Giova rilevare che quest'ultima disposizione prevede la forma scritta ad substantiam per detti conferimenti quando eccedano il novennio o siano stati convenuti a tempo indeterminato. Si è deciso che, allo scopo di escludere l'invalidità, non sarebbe invocabile il principio della conservazione del negozio giuridico di cui all'art. 1367 cod.civ., limitandosi la durata del conferimento entro il novennio, in quanto questo esito produrrebbe un'arbitraria sostituzione della volontà delle parti (Cass. Civ. Sez. I, 565/95).

La legge, con la previsione in forza della quale il contratto nullo può produrre gli effetti di una differente pattuizione, non intende snaturare la volontà delle parti, bensì cerca di compiere un ragionamento ipotetico sul presumibile intento negoziale di esse in base alle concrete circostanze di fatto: avrebbero le parti, conosciuta la nullità del negozio concluso, posto in essere un diverso accordo? Non è cioè sufficiente, ai fini della operatività della conversione, che vi sia, tra negozio nullo e negozio individuato all'esito della conversione, identità dei requisiti di sostanza e di forma. E' altresì indispensabile che si rinvenga una manifestazione di volontà delle parti corrispondente a quella del diverso negozio .

Da questo tipo di conversione, che esige dunque un'indagine sulla volontà ipotetica delle parti, si distingue la conversione formale nota3, che opera senz'altro, automaticamente, per disposizione di legge: il documento che sia stato formato senza la formalità prescritta perché possa qualificarsi come atto pubblico, se è sottoscritto dalle parti, vale come scrittura privata (art. 2701 cod.civ.); ai sensi dell'art. 607 cod.civ. il testamento segreto, che manchi di qualche requisito, ha effetto come testamento olografo se di esso possiede i requisiti.

Note

nota1

In dottrina è discusso se, a fondamento della conversione, vi sia il principio di conservazione del contratto, essendo diretta a salvaguardare l'assetto di interessi predisposto dalle parti, (D'Antonio, La modificazione legislativa del regolamento negoziale, Padova, 1974, p. 279), piuttosto che il principio di buona fede (De Nova, Conversione del contratto nullo, in Enc. giur. Treccani).
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nota2

Secondo Gandolfi, La conversione dell'atto invalido. Il problema in proiezione europea, Milano, 1988, pp. 278 e ss., la conversione opererebbe a prescindere dalla volontà ipotetica delle parti; in presenza di un contratto nullo, la produzione degli effetti giuridici di un atto diverso dipenderebbe dal compimento ritenuto accettabile degli obiettivi perseguiti dalle parti. Cfr. anche D'Antonio, cit., p. 261, per la quale la norma legislativa richiamerebbe un giudizio sulla causa concreta del negozio (congruenza tra scopo delle parti ed effetti giuridici modificati tale da giustificare il mantenimento del contratto).
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nota3

In questi casi (cfr. Mirabelli, Dei contratti in generale, in Comm. cod. civ., vol.IV, t.2, Torino, 1980, p.508) non può parlarsi di conversione in senso proprio, data la permanenza del negozio e non, invece, l'avverarsi della riduzione o modificazione del contratto che ne evita la nullità.
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Bibliografia

  • D’ANTONIO, La modificazione legislativa del regolamento negoziale, Padova, 1974
  • DE NOVA, Conversione del negozio nullo, Enc.giur.Treccani
  • GANDOLFI, La conversione dell’atto invalido. Il problema in proiezione europea, Milano, 1988
  • MIRABELLI, Dei contratti in generale, Torino, Comm. cod. civ., vol. IV, 1967


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